Statuto - SOS ticino - Soccorso Operaio Svizzero, Ticino

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STATUTO

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea ordinaria del 21 novembre 2013.
La modifica dell'art. 10 è stata approvata dall'Assemblea ordinaria del 26 febbraio 2019.

Per comodità redazionale e conformità all’uso si è qui utilizzato il genere maschile. È sottointeso che ci si riferisce in ogni parte del testo anche al genere femminile.

Art. 1, Ragione sociale
Sotto la ragione sociale "SOS Ticino" è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero con sede sociale a Lugano. SOS Ticino fa parte di una rete nazionale di associazioni consorelle, coordinate da un segretariato generale a Berna.

Art. 2, Scopo
SOS Ticino è un'organizzazione umanitaria che si impegna nella promozione della giustizia sociale, politica ed economica e sostiene l'autodeterminazione e il rispetto dei diritti umani, operando nei contesti di emarginazione e povertà.
A tal fine SOS Ticino sostiene la persone culturalmente, economicamente e socialmente sfavorite, offre assistenza e consulenza ai migranti e ai disoccupati affinché siano loro riconosciuti i diritti derivanti dalla legge e dalle convenzioni internazionali, elabora e propone progetti di integrazione e lotta contro ogni forma di discriminazione ed esclusione sociale.
SOS Ticino può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi identici o simili.
SOS Ticino non persegue fini di lucro.

Art. 3, Membri
L'adesione a SOS Ticino è aperta a chiunque ne condivida gli obiettivi e sia interessato a collaborare al raggiungimento dei suoi scopi. L'associazione si compone di membri collettivi e individuali.

Tra i membri fondatori figurano l'Unione sindacale svizzera Ticino-Moesa e il Partito socialista Sezione ticinese del PSS.
In qualità di membri collettivi possono aderire a SOS Ticino: - Le Federazioni sindacali ticinesi aderenti all'USS Ticino-Moesa; - Le Sezioni locali del PSS; - Altre associazioni che condividono gli obiettivi di SOS Ticino.
Sono membri individuali le persone fisiche che condividono gli scopi e gli orientamenti di SOS Ticino.

Art. 4, Ammissione e esclusione
L'adesione a SOS Ticino avviene tramite il pagamento della quota sociale. L'esclusione di un membro dall'associazione compete al Comitato e può essere contestata mediante reclamo presentato in occasione della riunione ordinaria dell'assemblea. L'esclusione deve essere motivata.

Art. 5, Dimissioni
La qualità di membro termina:
  • con l'inoltro delle dimissioni dall'associazione per la fine dell'anno con il preavviso di sei mesi;
  • con l'esclusione dall'associazione, nel caso in cui un membro venga meno ai suoi obblighi statutari o danneggi in altro modo gli interessi di SOS Ticino.

Art. 6, Entrate  
I mezzi finanziari necessari alla realizzazione degli obiettivi sociali provengono:
  • dalle quote annuali dei membri; - da proventi da mandati e da contributi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altre organizzazioni private o pubbliche;
  • da donazioni o da altri contributi puntuali di terzi;  - da campagne di finanziamento e sponsoring.

Art. 7, Quote sociali  
Sono stabilite le seguenti quote sociali annue:
- USS Ticino e Moesa Fr. 500.-
- PS Fr. 500.-
- Altri membri collettivi Fr. 200.-
- Membri individuali sostenitori  Fr. 100.-
- Membri individuali Fr.   50.-

Art. 8, Responsabilità
SOS Ticino risponde unicamente con il suo patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci, individuali e collettivi.
È altresì esclusa ogni pretesa personale dei soci sul patrimonio di SOS Ticino.

Art. 9, Organi sociali
Sono organi di SOS Ticino
I. L'Assemblea dei soci
II. Il Comitato
III. La Direzione  
IV. L'Ufficio di revisione dei conti

Art. 10, L’Assemblea dei soci  
L'Assemblea dei soci è l'organo supremo di SOS Ticino. Vi partecipano i soci individuali, i soci fondatori (USS e PS) e i soci collettivi.  Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno. La sua convocazione, completa dell'ordine del giorno, è trasmessa per iscritto dal Comitato almeno due settimane prima dell'Assemblea.
Le proposte dei membri all'attenzione dell'Assemblea devono essere inviate al Comitato almeno 10 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.
Cinque membri collettivi o un quinto dei membri individuali possono chiedere, giustificandola, la convocazione di un'Assemblea straordinaria. Questa dovrà tenersi entro due mesi dalla presentazione della domanda secondo le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 11, Compiti
L'Assemblea dei soci ha la funzione di indirizzo e di controllo sulle attività degli altri organi di SOS Ticino e si pronuncia sulle questioni che non sono di competenza di un altro organo. All'Assemblea dei soci vengono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
  • delibera in merito alla linea politica generale e alla strategia complessiva dell'associazione elaborata dal Comitato;
  • elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato;
  • elegge l'Ufficio di revisione dei conti e ne può decidere la revoca
  • approva i rapporti e i conti annuali e il rapporto di revisione dando così scarico all'operato del Comitato;
  • fissa l'ammontare delle quote sociali;
  • decide, in caso di reclamo, sull'ammissione e sull'esclusione di soci;
  • modifica lo statuto;
  • decide sulle fusioni con altre organizzazioni;
  • decide sugli oggetti affidati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;
  • decide sullo scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione dei suoi beni.
 
Art. 12, Diritto di voto
Ogni singolo socio e ogni delegato dispongono di un diritto di voto. I soci fondatori e collettivi hanno diritto a 2 delegati con un diritto di voto a testa.
Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra l'associazione da una parte e un socio, il suo congiunto o un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto ai sensi dell'art. 68 CC.  
I membri del Comitato non hanno diritto di voto all'Assemblea sugli oggetti che sono di sua diretta responsabilità. L'Assemblea elegge, delibera e procede alle votazioni come segue:
1. L'Assemblea è diretta da un Presidente del giorno.
2. L'Assemblea può trattare solo questioni all'ordine del giorno. Per questioni non figuranti all'ordine del giorno, l'assemblea deve deciderne l'ammissione come trattanda.
3. Deliberazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano. La maggioranza dei presenti può chiedere lo scrutinio segreto.
4. Ogni decisione è presa con la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità decide il Presidente del giorno.

Art. 13, Il Comitato
Il Comitato è l'organo direttivo del SOS Ticino, unitamente alla direzione, e ne cura per il tramite del suo Presidente, la rappresentanza verso l'esterno. Esso è composto da almeno sette membri scelti tra i soci di SOS Ticino. Un rappresentante del personale di SOS Ticino, dell'USS Ticino e Moesa, del PS Sezione ticinese del PSS e il Direttore sono membri di diritto del Comitato.
Tutti i membri di Comitato, a eccezione del Direttore godono del diritto di voto.  
Il Presidente dirige le riunioni del Comitato.
In caso di cambiamento nel corso dell'anno della formazione del Comitato, lo stesso può nominare dei membri supplenti che devono essere confermati dall'Assemblea dei soci.
Il Comitato resta in carica tre anni. I membri del Comitato sono rieleggibili per un massimo di tre volte. È possibile chiedere all’Assemblea una deroga per un ulteriore mandato.  
Il Comitato si dota di un suo regolamento e può istituire gruppi di lavoro, avvalendosi anche della collaborazione di terzi.

Art. 14, Convocazione  
Il Comitato si riunisce su invito del Presidente.  
Un terzo dei membri del Comitato può esigerne la convocazione entro quattro settimane dalla relativa richiesta.
La convocazione è inviata per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 15, Potere decisionale
Il Comitato può validamente deliberare qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità decide il Presidente.
Il Comitato tiene un verbale delle discussioni e delle decisioni prese.

Il Comitato può adottare decisioni per il tramite di circolari. Se uno dei membri esige un dibattito, il Comitato sarà convocato.
I membri del Comitato esercitano il loro mandato a titolo gratuito. Su richiesta possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 16, Compiti
Il Comitato adempie in particolare ai seguenti compiti:
  1. Esegue le decisioni dell'Assemblea dei soci.
  2. Cura gli interessi dell'associazione, ne definisce l'assetto organizzativo generale e ne elabora gli indirizzi strategici da sottoporre all'Assemblea.
  3. Nomina la Direzione, ne definisce la composizione e il mansionario e può procedere alla sua revoca.
  4. Delega alla Direzione l'esecuzione operativa delle strategie.
  5. Si occupa della gestione del personale e della politica salariale nei limiti definiti dal CCL e dal regolamento.
  6. Definisce le strategie della raccolta di fondi dell'associazione. Può delegare l'esecuzione di tale compito a gruppi di lavoro o alla Direzione.
  7. Convoca e prepara l'Assemblea dei soci.
  8. Ammette ed esclude i membri individuali e collettivi.
  9. Adotta e modifica il regolamento del Comitato.
  10. Gestisce i rapporti esterni, in particolare prendendo posizione sui temi di attualità inerenti l'associazione ed eventualmente aderendo a iniziative sociali, politiche e strategiche.  

Art. 17, La Direzione  
La Direzione è nominata dal Comitato. Di regola la Direzione prevede un direttore, un responsabile delle finanze e dell'amministrazione e uno o più responsabili dei settori di attività.
La Direzione garantisce il funzionamento operativo di SOS Ticino conformemente alle disposizioni del rispettivo mansionario.  
La Direzione gestisce gli affari correnti dell'associazione conformemente alle disposizioni del mansionario.  
La Direzione partecipa all'Assemblea dei soci. I suoi membri hanno diritto di parola e possono presentare proposte.

Art. 18, Ufficio di revisione dei conti
L'Assemblea dei soci designa ogni anno una società fiduciaria iscritta all'albo dei revisori quale Ufficio di revisione dei conti. Il mandato è annuale.
L'Ufficio di revisione dei conti controlla l'efficienza nella tenuta della contabilità e trasmette all'attenzione dell'Assemblea un rapporto annuale.

Art. 19, Fusione
L'Assemblea dei soci decide a maggioranza dei due terzi degli iscritti e dei delegati la fusione di SOS Ticino con altre organizzazioni ai sensi dell’art. 4, cpv. 4 della Legge federale sulle Fusioni del 3 ottobre 2003 (LFus).  
La medesima legge disciplina le condizioni e le modalità della fusione e la destinazione dei beni di SOS Ticino in caso di fusione.  

Art. 20, Scioglimento  
L'Assemblea dei soci decide a maggioranza dei due terzi degli iscritti e dei delegati sullo scioglimento dell'associazione.
I beni sono devoluti ad altra associazione che persegue gli stessi fini o fini analoghi a quelli di SOS Ticino. È esclusa la suddivisione del patrimonio dell'associazione tra i suoi membri.

Art. 21, Registro di commercio
SOS Ticino è iscritto al registro di commercio.



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